art. 16 Per modificare gli statuti occorre la presenza della metà dei soci iscritti. La modifica deve essere accettata accettata dai 2/3 dei presenti.

art. 17 In caso di mancanza del quorum alla prima convocazione, si convoca entro 15 giorni una seconda assemblea, valida in ogni caso. Per l'accettazione delle modifiche è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

art. 18 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'Assemblea generale straordinaria, convocata a tale scopo. Il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni con scopi analoghi a quelli del ggl, su decisione dell'Assemblea.