Statuto
Nome
art. 1 Il gruppo genitori locarnese (ggl), costituito il 21 marzo 1978, è un'associazione apartitica e aconfessionale ai sensi dell'art.60 e ss. del CCS.
Scopi
art. 2 Gli scopi del ggl sono i seguenti:
a) Promuovere e realizzare attivitá educative con funzioni socializzanti a scopo ludico e culturale, che possano coinvolgere ragazzi e genitori nell'ambito del tempo libero.
b) Informare e discutere con i genitori circa i problemi educativi e i rapporti dei ragazzi con la realtà scolastica e sociale.
c) Stimolare la creazione di servizi e strutture volti al miglioramento della qualità di vita nella realtà locale.
Soci
art. 3 Possono far parte del ggl le persone interessate alla realizzazione dei suoi scopi, residenti a Locarno e dintorni.
art. 4 La qualità di socio si acquista dietro richiesta al Comitato e con il versamento della tassa sociale.
art. 5 La rinuncia alla qualità di socio si deve notificare per scritto al Comitato. Questo può proporre espulsioni che devono essere ratificate dall'Assemblea generale.
Organi
art. 6Il ggl è costituito da tre organi:
a) l'Assemblea generale dei soci,
b) il Comitato,
c) i Revisori dei conti.
art. 7 L'Assemblea generale è formata dall'insieme dei soci e rappresenta l'organo decisionale del ggl. Essa viene convocata per scritto almeno una volta all'anno, con un preavviso di 15 giorni. La convocazione deve indicare l'elenco delle trattande. L'Assemblea è valida con presenza di almeno un decimo dei soci iscritti al ggl; in caso di mancanza del quorum viene convocata al più presto una nuova Assemblea.
I compiti dell'Assemblea sono:
a) nominare, per la durata di un anno, il Comitato, i cui membri possono essere rieletti,
b) nominare, pure per un anno, due revisori dei conti,
c) esaminare ed approvare il bilancio finanziario,
d) pronunciarsi sull'operato del Comitato,
e) porre problemi, esprimere desideri e necessità, proporre attività conformi ai presenti statuti, base per l'operato del futuro del ggl,
f) fissare le quote sociali,
g) modificare gli statuti.
art. 8 Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in qualsiasi momento dal Comitato o su richiesta di almeno un decimo dei soci iscritti al ggl, trasmessa per scritto al Comitato, con l'indicazione delle trattande. Il Comitato deve provvedere all'invio delle convocazioni entro 7 giorni dalla richiesta.
art. 9 Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza relativa dei soci presenti e sono assunte dal ggl.
art. 10 Il Comitato è composto da almeno 5 membri eletti dall'Assemblea generale. Esso coordina le varie attività, rappresenta il ggl verso l'esterno, convoca le Assemblee generali, rende conto dell'attività svolta e presenta un programma per quella futura. Il Comitato nomina al suo interno un presidente, un segretario ed un cassiere. Le firme congiunte del presidente e di un altro membro del comitato vincolano il ggl di fronte a terzi. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, con voto consultivo, altri membri del ggl.
art. 11 In casi urgenti, le decisioni possono essere prese dal Comitato senza riunire l'Assemblea generale; queste decisioni devono essere ratificate da una successiva Assemblea.
art. 12 I revisori nominati annualmente possono anche essere scelti fra persone che non fanno parte dell'Associazione.
Finanze
art. 13 I fondi del ggl sono costituiti da:
a) le tasse annuali versate dai soci,
b) eventuali sussidi, donazioni e contributi straordinari.
art. 14 Essi vengono amministrati dal Comitato e utilizzati esclusivamente per raggiungere gli scopi elencati nel presente statuto.
art. 15 La responsabilità finanziaria dei singoli soci è limitata al pagamento della tassa annuale. L'associazione risponde col suo patrimonio.
Modifica degli statuti
art. 16 Per modificare gli statuti occorre la presenza della metà dei soci iscritti. La modifica deve essere accettata accettata dai 2/3 dei presenti.
art. 17 In caso di mancanza del quorum alla prima convocazione, si convoca entro 15 giorni una seconda assemblea, valida in ogni caso. Per l'accettazione delle modifiche è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.
art. 18 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'Assemblea generale straordinaria, convocata a tale scopo. Il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni con scopi analoghi a quelli del ggl, su decisione dell'Assemblea.
Approvazione
Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale del 29 marzo 2006 ed entra immediatamente in vigore, in sostituzione di quelli accettati il 21 aprile 1978, il 21 ottobre 1987, il 12 marzo 1997, il 5 maggio 1998 ed il 26 aprile 2003.
Locarno, 29 marzo 2006